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08.08.2013
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IL TAR DEL LAZIO CONFERMA LA PIENA VALIDITA’ DELL’ARTICOLO 62
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Emessa Sentenza n° 71195/2013 in favore della piena efficacia dell’art. 62 del D.L. 1/2012 convertito con Legge n° 27 del 24 marzo 2012
   
Il TAR del Lazio, con Sentenza n° 07195/2013 del 1° agosto 2013, ha respinto un Ricorso presentato per l’annullamento dell’art. 2 del Decreto interministeriale  n° 199, adottato dal Mipaaf di concerto con il Mise il 19 ottobre 2012, attuativo dell’articolo 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito (con modificazioni) in Legge 24 marzo 2012 n. 27, recante Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari (clicca qui per scaricare la sentenza).

Con questo intervento (il primo giurisprudenziale che tratta della materia), il TAR del Lazio ha avuto modo di precisare la piena e perdurante vigenza dell’art. 62, ribadendo in tal modo quanto già  espresso dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in risposta alla nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale si sosteneva che la norma di cui all’art. 62 sarebbe stata “superata” per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 (di attuazione della Direttiva 2011/7/UE), che si asserisce sia “più stringente” rispetto a quella precedente di cui al D. Lgs. 231 del 2002. Fatto è che il TAR ha ritenuto non sussistano contrasti tra l’art. 62 e le disposizioni comunitarie, ricordando peraltro che la stessa Direttiva sui ritardi nei pagamenti mantiene salva la possibilità per gli stati membri di confermare o adottare disposizioni più favorevoli ai creditori.